AIA

IPPC è l’acronimo di “Integrated Pollution Prevention and Control” ovvero controllo e prevenzione integrata dell’inquinamento: questo concetto è stato introdotto per la prima volta con la direttiva 96/61/CE (conosciuta come direttiva IPPC). La direttiva IPPC​​​ prevedeva un approccio innovativo per la riduzione degli impatti ambientali con la graduale applicazione di un insieme di soluzioni tecniche (impiantistiche, gestionali e di controllo) presenti sul mercato, al fine di evitare, o qualora non fosse possibile, di ridurre le emissioni nell’aria, nell’acqua, nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti.

L’Italia recepì, inizialmente, questa direttiva con il D.Lgs. 372/99 che introdusse nell’ordinamento nazionale l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) limitatamente agli impianti industriali esistenti. In seguito il decreto venne parzialmente abrogato dal D.Lgs. 59/05 che estese il campo di applicazione dell’AIA agli impianti nuovi ed alle modifiche sostanziali apportate a quelli esistenti.

Oggi un'azienda rientra nella procedura di AIA quando le sue caratteristiche trovano specifica rispondenza ai requisiti stabiliti in Allegato VIII (impianti di competenza regionale) ed in Allegato XII (impianti di competenza statale) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
Per l’AIA sono individuate le seguenti categorie industriali:

  • attività energetiche;
  • produzione e trasformazione di metalli;
  • industria dei prodotti minerari;
  • gestione dei rifiuti;
  • altre attività (cartiere, allevamenti, macelli, industrie alimentari, concerie…).

Esistono due tipi di AIA: le AIA regionali e le AIA statali. In linea di principio, un’AIA diventa di competenza statale al superamento di determinate soglie specificate nello stesso riferimento normativo. Al di sotto di queste soglie l’AIA rimane di competenza regionale.
Un’AIA sostituisce ad ogni effetto ogni altro visto, nulla osta, parere o autorizzazione in materia ambientale di seguito specificato:

  • autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (titolo I alla parte V del D.lgs n. 152/2006);
  • autorizzazione allo scarico (capo II del titolo IV della parte terza del d.lgs 152/2006)
  • autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero rifiuti (art. 208 del D.lgs 152/2006)
  • autorizzazione allo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB-PCT (art. 7 del D.lgs 209/2009)
  • autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivati dal processo di depurazione in agricoltura (art. 9 del D.lgs n. 99/1992)
  • inoltre l’AIA sostituisce la comunicazione di cui all’art. 216 del D.lgs 152/2006 fermo restando la possibilità di usare successivamente le procedure semplificate previste dal capo V.

I concetti chiave introdotti dalla direttiva IPPC riguardano:

  • un approccio integrato sia nel coordinamento tra i vari soggetti sia nella valutazione dei diversi aspetti ambientali per limitare il trasferimento dell’inquinamento da un comparto all’altro;
  • il superamento dell’approccio command and control con il coinvolgimento del gestore dell’impianto, quale soggetto attivo e propositivo;
  • la messa a punto di un piano di monitoraggio da parte dell’azienda che copra tutta la validità dell’Autorizzazione;
  • la trasparenza del procedimento amministrativo e il coinvolgimento del pubblico e di tutti i portatori di interessi;
  • la pubblicizzazione dei risultati dei controlli e dei monitoraggi.

Quest’autorizzazione promuove la progressiva adozione delle migliori tecniche disponibili (fissate in documenti tecnici che la normativa definisce BAT - Best Available Technique o MTD - Migliori tecniche disponibili) in fase di progettazione, gestione, manutenzione e dismissione dei processi industriali. Il fine è di ottenere un alto livello di protezione dell’ambiente nel suo complesso e di prevenire, ridurre e, per quanto possibile, eliminare l’inquinamento con interventi alla fonte nonché garantire una gestione accorta delle risorse naturali spingendo i processi verso livelli di efficienza sempre più elevati.

Uno dei presupposti principali per l’ottenimento dell’AIA da parte di un’azienda soggetta è l’impegno ad adottare le MTD specificatamente definite per il comparto di appartenenza dell’azienda stessa.

Il Ministero della transizione ecologica, di intesa con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministero della sanità e con la Conferenza permanente per i rapporti Stato-regioni deve provvedere ad assicurare la partecipazione dell'Italia allo scambio di informazioni organizzato dalla Commissione europea relativamente alle migliori tecniche disponibili e al loro sviluppo al fine di un corretto aggiornamento delle medesime, nonché alle relative prescrizioni in materia di controllo

Elenco delle MTD pubblicate

La situazione in Friuli Venezia Giulia - categorie d'appartenenza

In Friuli Venezia Giulia sono 280 le aziende in possesso di AIA, suddivise nelle varie categorie di appartenenza come rappresentato in figura.

aziende in possesso di aia, suddivise nelle varie ...

Aziende in possesso di AIA, suddivise nelle varie categorie di appartenenza (agg. dicembre 2017)

L'Autorità competente al rilascio dell'AIA

Il D.Lgs. 152/2006 definisce compiutamente le soglie di competenza al rilascio dell’AIA. Al di sotto di certi livelli di soglia l’Autorità competente al rilascio dell’AIA è regionale e, per il Friuli Venezia Giulia, è individuata nella Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile con i suoi Servizi. Una volta superati gli stessi limiti, la competenza diventa statale in capo al Ministero della Transizione Ecologica di Roma.

Elenco delle aziende soggette ad AIA in Friuli Venezia Giulia

Il ruolo di Arpa FVG

Nell'ambito della validità dell'autorizzazione integrata ambientale Arpa FVG svolge attività di:

  • verifica e rilascio pareri all'Autorità competente durante la conferenza dei servizi in merito al Piano di Monitoraggio presentato dal Gestore e come supporto tecnico per l’intera istruttoria;
  • supporto tecnico alla Autorità Competente nell’emanazione e preparazione di linee guida o indirizzi regionali attraverso la partecipazione ai Tavoli Tecnici coordinati da Regione Friuli Venezia Giulia (fornisce ad es. chiarimenti e documenti interpretativi al fine di garantire l’uniformità di applicazione sul territorio e valuta le problematiche connesse all’applicazione di talune normative, come la Direttiva Comunitaria IED e le BAT conclusion).
  • controllo per conto dell'Autorità Competente e sulla base di un piano d'ispezione ambientale regionale triennale presso le installazioni soggette ad AIA che effettuano una o più attività elencate nell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 Piano ispezione triennale FVG:
  • controllo, secondo la convenzione con ISPRA, presso le installazioni soggette ad AIA che effettuano una o più attività elencate nell’Allegato XII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006;

Piano di Monitoraggio e Controllo

ARPA esprime il proprio parere in merito al Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) proposto dal Gestore, parte integrante della domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA). La redazione del Piano di Monitoraggio e Controllo consente al gestore di individuare ed attuare un appropriato sistema di autocontrollo per monitorare, con una determinata frequenza, l’impatto ambientale dell’installazione lungo tutta la durata dell’AIA.

Il PMC prevede una serie di aspetti ambientali e gestionali dell’installazione che saranno oggetto di controllo da parte di ARPA tra cui:

  • la gestione delle risorse quali il consumo di materie prime, combustibili, rifiuti da trattare, acqua ed energia;
  • le componenti ambientali interessate dai processi produttivi (monitoraggio emissioni in atmosfera, emissioni in acqua, produzione dei rifiuti ecc.);
  • la gestione dell’installazione intesa come manutenzione preventiva e ordinaria, analisi dei punti critici (sistemi di abbattimento, serbatoi, vasche ecc.);
  • gli indicatori di performance ambientale, definiti anche dalle BAT conclusion di settore, per la verifica dell’efficienza degli impianti.

Controlli di ARPA

Il tema dei controlli in materia di AIA è normato sulla base di quanto previsto dagli art. 29 decies e 29 quattuordecies del D.Lgs 152/06. L'attività di controllo svolta da ARPA può essere di due tipologie:

Attività ordinaria

Definita in base ad un piano di ispezione ambientale triennale a livello regionale annualmente aggiornato e dettagliato a cura delle Regione. Le indagini da svolgere e il relativo grado di approfondimento vengono definiti sulla base di valutazioni riguardanti i potenziali impatti sull’ambiente. I costi dell’attività ordinaria sono a carico del Gestore e soggetti a tariffazione in accordo con la normativa regionale (vedi Normativa Regionale​). Nell'ambito dell'attività ordinaria, ARPA accerta:

  1. il rispetto delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
  2. la regolarità dei controlli a carico del Gestore (autocontrolli), con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell’inquinamento nonché al rispetto dei valori limite di emissione;
  3. che il gestore abbia ottemperato ai propri obblighi di comunicazione ed in particolare che abbia informato regolarmente l’Autorità Competente (AC) e, nel caso di inconvenienti da incidenti che influiscano in modo significativo sull’ambiente, abbia fornito in modo tempestivo i risultati della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto.

I criteri e le metodologie utilizzate per la predisposizione del piano di ispezione ambientale sono dettagliate dell’allegato A del Decreto di approvazione del Piano triennale.

Attività straordinaria

Attività che non può essere oggetto di pianificazione e programmazione da parte di ARPA e che richiede spesso tempestività d’intervento a seguito di un particolare evento (ad es. un grave incidente ambientale). Può riguardare singoli aspetti o ben definite parti dell’impianto ed è finalizzata a rispondere ad una specifica richiesta pervenuta ad ARPA (da parte ad esempio dell’Autorità Giudiziaria). I costi dell’attività straordinaria non sono a carico del Gestore.

Documenti predisposti da ARPA FVG

ARPA FVG ha predisposto alcune linee guida per dare indicazioni utili ai gestori delle istallazioni AIA:

Linea Guida AIA: monitoraggi aggiuntivi ai sensi dell'Art.29 sexies comma 6bis

Linea Guida AIA: Screening relazione di riferimento

Linea Guida: attività di-campionamento delle emissioni convogliate in atmosfera requisiti-tecnici-delle-postazioni ai sensi della UNI-EN 15259 e del D.Lgs 81/08 smi

Linee Guida molestie olfattive: valutazione dell'impatto odorigeno da attività produttive

Documenti predisposti dalla Regione FVG

Al seguente link è disponibile la modulistica per la presentazione: di una nuova autorizzazione integrata, di un rinnovo, di un riesame, di una modifica Sostanziale e di una modifica non sostanziale

Modulistica regionale per la presentazione delle istanze in ambito AIA

Siti d’interesse a livello nazionale

Di seguito sono evidenziate alcune pagine che riportano informazioni utili a livello nazionale

Pagina AIA del SNPA

Ministero della transizione ecologica

Contatti

AIA Industriali

Responsabile SOS Dipartimento di Pordenone - Centro regionale di riferimento rischi industriali

AIA Industriali - Impianti di depurazione

Responsabile SOS Coordinamento Dipartimenti di Trieste e Gorizia - Centro regionale di riferimento scarichi e depurazione

AIA Industriali - Impianti gestione rifiuti

Responsabile SOS Dipartimento di Udine - Centro regionale di riferimento rifiuti e suolo

AIA Agricole

Responsabile IPAS Aziende Agricole e suolo

I nostri numeri

  • Istallazioni AIA in regione 280
  • Pareri AIA 2022 238
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  • Viste ispettive ordinarie 2022 112
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Ultimo aggiornamento 23/5/2024

URL: https://www.arpa.fvg.it/temi/temi/supporto-tecnico-e-controlli/aia/