Normativa relativa alla ricerca delle specie potenzialmente tossiche con particolare riguardo alla specie Ostreopsis cfr. ovata

Normativa europea

Tale direttiva entra in vigore il 24 marzo 2006 e abroga la precedente Direttiva 76/160/CEE in merito alla gestione della qualità delle acque di balneazione.

Dal 2010 i monitoraggi subiscono svariati cambiamenti e innovazioni in ragione dell'aggiornamento legislativo.

Normativa nazionale

In particolare vengono abrogati gli Allegati B- Cianobatteri e C- Linee Guida- Gestione el rischio associato alle fioriture di Ostreopsis ovata nelle coste italiane.

Vengono, inoltre, modificati gli Art. 3 e 6 come segue:

Nell’Art. 3, del  DM 19 aprile 2018, vengono proposte le seguenti linee guida aggiornate e pubblicate dall’Istituto Superiore di Sanità: 

a) «Ostreopsis cfr. ovata: linee guida per la gestione delle fioriture negli ambienti marino costieri in relazione a balneazione e altre attività ricreative», pubblicate dall'Istituto superiore di sanità nel rapporto Istisan n. 14/19 e successivi aggiornamenti, consultabili sul sito web www.iss.it;

b) i criteri individuati nelle linee guida «Cianobatteri: linee guida per la gestione delle fioriture di cianobatteri nelle acque di balneazione», pubblicate dall'Istituto Superiore di Sanità nel rapporto Istisan n. 14/20 e successivi aggiornamenti, consultabili sul sito web http://www.iss.it

c) i protocolli operativi realizzati dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale in collaborazione con le Agenzie regionali protezione ambientale consultabili sul silo web http://www.isprambiente.it »;

Nell'Art. 6 vengono individuate le seguenti nuove disposizioni:

1) Le Regioni e le Province autonome trasmettono per via telematica le informazioni di cui all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, tramite una specifica funzionalita' del Portale Acque del Ministero della Salute.

2) L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, ogni anno, prima dell'inizio della stagione balneare, aggiorna le codifiche dei distretti idrografici, delle sotto-unità dove esistenti, delle specifiche aree protette, nonché dei corpi idrici associati all'elenco delle acque di balneazione e della relativa anagrafica di cui alla tabella 1 dell'allegato F, tramite una specifica funzionalità del Portale Acque del Ministero della Salute.

3) Il Ministero della salute, in attuazione di quanto previsto all'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, garantisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'accesso ai dati disponibili sul Portale Acque del Ministero della Salute relativi ai profili delle acque di balneazione di cui all'allegato E, nonché alle informazioni sulla stagione balneare di cui alla tabella 2 dell'allegato F.

4) Ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, i Comuni trasmettono per via telematica i provvedimenti di divieto e di revoca del divieto di balneazione non appena ricevuta la comunicazione dalle strutture tecniche preposte al campionamento e alle analisi, tramite una specifica funzionalità del Portale Acque del Ministero della salute, secondo le modalità operative definite con provvedimento congiunto della direzione generale della prevenzione sanitaria e della direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica del Ministero della salute da pubblicare sul sito istituzionale del predetto Ministero.

Ultimo aggiornamento 3/8/2023

URL: https://www.arpa.fvg.it/temi/temi/acqua/sezioni-principali/balneazione/ostreopsis-ovata/normativa-relativa-alla-ricerca-delle-specie-potenzialmente-tossiche-con-particolare-riguardo-alla-specie-ostreopsis-cfr-ovata/