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Acque reflue, disciplina degli scarichi e impianti di depurazione

A tutela delle acque dall’inquinamento tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati: questo è quanto prevede l’art. 124 del D.Lgs. del 3 aprile 2006 e s.m.i. (di seguito testo unico ambientale, TUA).

Gli scarichi vengono distinti in base alla provenienza in scarichi di acque reflue domestiche o assimilate, acque reflue industriali e acque reflue urbane (come definiti dall’art. 74 commi g, h, i del TUA). La disciplina autorizzativa per le varie tipologie di acque reflue viene definita in parte dallo stesso TUA, ad esempio con l’art.125 del TUA, ed in parte dalla normativa regionale di settore quale Decreto del Presidente della Regione n. 074/Pres del 20 marzo 2018, Piano di tutela delle acque (PTA). Pertanto lo scarico viene autorizzato a prescindere della presenza di un depuratore a monte dello scarico stesso.

Sussiste, secondo l’art.101 del TUA il principio generale per cui tutti gli scarichi devono essere disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono comunque rispettare i valori limite previsti nell'Allegato 5 alla parte terza del TUA per le acque reflue industriali e per quelle urbane solo per agglomerati superiori a 2000 abitanti equivalenti (A.E.). Nel TUA troviamo inoltre (artt. da 103 a 108 del TUA) una gerarchia di priorità nel definire il recapito finale dello scarico: in primis è da preferire lo scarico in rete fognaria, quindi in corpo idrico superficiale e solo qualora le soluzioni precedenti non sono tecnicamente ed economicamente sostenibili si può ricorrere allo scarico sul suolo.

In Friuli Venezia Giulia l’autorità competente (A.C.) al rilascio degli atti autorizzativi allo scarico varia in funzione della tipologia di scarico e di recapito finale come di seguito specificato.

Acque reflue domestiche e assimilate

  • il recapito in reti fognarie è sempre ammesso purché venga osservato il regolamento emanato dal soggetto gestore del servizio idrico integrato;
  • al Comune compete l’autorizzazione degli scarichi non recapitanti in pubblica fognatura;
  • come indicato all’art. 14 delle Norme di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque di marzo 2018 trova applicazione il documento di ARPA FVG LG 40.01 Ed.2 rev.1 – 11.06.20 “Linea guida per il trattamento delle acque reflue domestiche”.

Acque reflue industriali e urbane

  • sono di competenza della Regione;
  • gli scarichi di acque reflue urbane sono disciplinati dal PTA in funzione della dimensione degli agglomerati o della tipologia di impianto di depurazione;
  • le norme attuatine del PTA disciplinano le acque di prima pioggia riportando la loro definizione (art.26) e la loro modalità di gestione (artt. 27 scarichi, 28 raccolta e convogliamento, 29 trattamento, 30 campionamento ed accertamenti, 33 adeguamenti).

Le autorizzazioni allo scarico possono inoltre essere ricomprese all’interno di atti autorizzativi ambientali unitari quali:

L’autorizzazione allo scarico ha la finalità principale di raggiungere entro un termine temporale prefissato gli obiettivi di qualità dei corpi idrici superficiali (fiumi, laghi, lagune, mare) e sotterranei (falde acquifere) come da art. 101 del TUA e dalla direttiva 2000/60/CE (Direttiva Quadro sulle Acque – DQA).

Per consultare i dati di qualità dei corpi idrici si può fare riferimento alla sezione del sito stato qualità corpi idrici in Friuli Venezia Giulia.

Il ruolo di Arpa FVG

L'Agenzia, nell’ambito delle istruttorie di rilascio riesame o modifica dell’autorizzazione allo scarico, fornisce supporto tecnico scientifico ed ambientale alle autorità competenti su loro esplicita richiesta. Il supporto tecnico redatto da Arpa FVG è limitato alle competenze dell’Agenzia dettate dalla legge istitutiva L.R. 6/1998 e dalla Legge 132/2016 artt. 7 e 15, nonché dal comma 1 dell’art. 14 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano Regionale di Tutela delle Acque (PRTA) approvato con D. P. Reg. n. 74 del 20.03.2018.

Nel caso di autorizzazioni allo scarico di acque reflue industriali o urbane l’autorità competente può richiedere un parere tecnico ad ARPA FVG anche su questioni specifiche, ad esempio sul piano di monitoraggio post-autorizzativo allo scarico.

In casi specifici è previsto che l’Agenzia debba esprimersi con proprio parere:

  • autorizzazioni provvisoria per potenziamento funzionale, ristrutturazione, avviamento o adeguamento normativo impianti esistenti (L.R. n. 3 del 2018 art. 10, Disposizioni in materia di impianti di depurazione di acque reflue);
  • autorizzazione provvisoria complessiva allo scarico di acque reflue urbane di agglomerato (scarico virtuale) come da L.R. n. 6 del 2013 art. 4 commi 26 e 27;
  • approvazione degli impianti di depurazione di acque reflue urbane (progetti di nuovi impianti o modifiche) come da L.R. 11/2015 e s.m.i. art. 54bis.

Per gli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate l’Agenzia ha predisposto le “Linea guida per il trattamento delle acque reflue domestiche”: questo documento vuole essere, a supporto di tutti i Comuni, un riferimento tecnico e procedurale per la gestione delle istruttorie autorizzative relative agli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate non recapitanti in fognatura e relativi sistemi di trattamento.

Come indicato nel Decreto del Direttore Generale di Arpa FVG n. 30 del 28.05.20, l’attività di rilascio pareri per l’autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche e assimilate rientra tra le prestazioni di Arpa FVG soggette a pagamento. Gli oneri per la prestazione sono regolamentati dal Decreto del Direttore Generale di ARPA FVG n. 30 del 28.05.20. Se il Comune richiede all’Agenzia un supporto tecnico è dunque tenuto a pagare i relativi oneri istruttori.

L’Agenzia nel suo ruolo istituzionale svolge attività di monitoraggio e controllo degli impianti di depurazione sia secondo una pianificazione delle attività annuale, sia su iniziativa o richiesta di enti territoriali o autorità giudiziarie.

Gli impianti di depurazione acque reflue urbane vengono controllati secondo un piano di controllo annuale declinato e concordato con il Servizio gestione risorse idriche della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, quale autorità competente al controllo di questi impianti (ex allegato5 alla parte terza del TUA).

Gli impianti di trattamento acque reflue, depuratori, autorizzati come AIA sono invece ispezionati e controllati secondo il piano d'ispezione ambientale approvato con delibera regionale (Piano ispezione triennale).

L’attività di vigilanza e controllo viene seguita dai servizi territoriali competenti.

La situazione in Friuli Venezia Giulia

E' consultabile una mappa provvisoria di tutti gli impianti di depurazione georeferiti su apposita cartografia.

Siti d’interesse

Di seguito sono evidenziate alcune pagine che riportano informazioni utili a livello regionale:

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia:

Contatti

Responsabile SOS Pareri e supporto per Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali

Funzione Pareri e supporto alle amministrazioni pubbliche nei processi autorizzativi ambientali

Istruttori/referenti

Ultimo aggiornamento 26/5/2022

URL: https://www.arpa.fvg.it/temi/temi/supporto-tecnico-e-controlli/acque-reflue-disciplina-degli-scarichi-e-impianti-di-depurazione/