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FAQ terre e rocce da scavo

L’art. 6 del D.P.R. 120/2017 prevede che il trasporto fuori dal sito di produzione è accompagnato dal documento di trasporto previsto all’Allegato 7. ARPA FVG ha pubblicato sul proprio sito la versione editabile.

ARPA FVG ritiene che il modulo vada compilato per ogni trasporto dal sito di produzione  al sito di destinazione o al sito di deposito intermedio.

Non è tuttavia espressamente previsto un analogo modulo per il trasporto dal sito di deposito intermedio al sito di destinazione. Essendo evidentemente necessario disporre di un documento di trasporto anche in uscita dal deposito intermedio verso il sito di destinazione si ritiene possibile utilizzare il documento riportato in Allegato 7 modificando opportunamente la Sezione A.

Si è obbligatoria in quanto l’omessa dichiarazione di avvenuto utilizzo entro tale termine comporta la cessazione, con effetto immediato, della qualifica delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti assoggettandoli alla normativa sui rifiuti. L’art. 7 del D.P.R. 120/2017 prevede chela Dichiarazionedi Avvenuto Utilizzo (D.A.U.), da redigere ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, deve essere inviata al Comune del sito di produzione, al Comune del sito di destinazione, all’ARPA e all’autorità competente.

Il D.P.R. 120/2017 contiene il modello di D.A.U. riportato in Allegato 8; ARPA ha pubblicato sul proprio sito la versione editabile.

L’art. 27 del D.P.R. 120/2017 disciplina le disposizioni intertemporali, transitorie e finali.

Questo articolo prevede che tutte le dichiarazioni già inviate ai sensi dell’art. 41-bis del D.L. 21 giugno 2013, n° 99, convertito nella L. 98/2013 restano disciplinate dalla normativa previgente. Ne consegue che le eventuali modifiche e/o variazioni devono essere rese ai sensi di detta normativa utilizzando la modulistica di cui all’art. 41 bis L.98/2013. Analogamente si deve far riferimento a detta modulistica rispetto alla comunicazione di completo utilizzo. Le FAQ e la modulistica relative all’applicazione dell’art. 41-bis restano pertanto disponibili sul sito di ARPA.

Ai sensi dell’art. 27 del D.P.R. risultano disciplinati dalla normativa previgente i piani ed i progetti approvati prima dell’entrata in vigore della nuova normativa. Ne consegue che nel caso di piani e progetti approvati prima del 22 agosto 2017 e per i quali sia già comprovato l’utilizzo come sottoprodotti delle terre e rocce da scavo (per esempio attraverso l’invio degli estremi progettuali ove si prevede un tanto, dalle asseverazioni rese ai sensi della L.R. 19/2009, etc.) restano valevoli i presupposti e le modalità procedurali di cui all’art. 41-bis della L. 98/2013, a meno che il produttore non intenda avvalersi della normativa vigente. Si precisa che va espressamente indicata alla Sezione B la data di approvazione del progetto e va inviata ogni utile documentazione atta a dimostrare la volontà da parte del produttore prima del 22 agosto 2017 di voler gestire le terre e rocce da scavo come sottoprodotti (per esempio attraverso l’invio degli estremi progettuali ove si prevede un tanto, dalle asseverazioni rese ai sensi della L.R. 19/2009, etc.).

Nel caso in cui il produttore intenda procedere ai sensi della normativa vigente (D.P.R. 120/2017) il produttore deve inviare la dichiarazione almeno 15 giorni prima dell’avvio delle operazioni di scavo. A parere di ARPA FVG detta tempistica, salvo diverso parere dell’autorità competente così come definita all’art. 2 (l’autorità che autorizza la realizzazione dell’opera nel cui ambito sono generate le terre e rocce da scavo),  si ritiene non vincolante unicamente nel caso in cui le dichiarazioni facciano riferimento a piani e progetti già approvati all’entrata in vigore del D.P.R. 120/2017 ove comunque sia comprovata la volontà di utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti.

Il modello da compilare è quello previsto dall’Allegato 6 del D.P.R 120/2017.; Arpa FVG ha pubblicato sul proprio sito la versione editabile.

L’ art. 21 comma 1, prevede che la dichiarazione venga inviata, anche solo in via telematica: al Comune del luogo di produzione e all’Arpa territorialmente competente. La dichiarazione va inoltre inviata all’autorità competente, così come definita all’art. 2 del D.P.R. 120/2017 (l’autorità che autorizza la realizzazione dell’opera nel cui ambito sono generate le terre e rocce da scavo) qualora diversa dal Comune del luogo di produzione. Arpa FVG ritiene opportuno che copia della dichiarazione venga inviata anche al Comune del sito del deposito intermedio e al Comune del sito di destinazione.

Il DPR 445/2000 prevede due modalità di presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà:

  • essere sottoscritta dall’interessato in presenza del personale addetto,
  • sottoscritta e presentata unitamente alla fotocopia non autenticata di un documento di identità valido del sottoscrittore

Risulta evidente che nel secondo caso il documento può essere inviato per PEC e che tale forma, in ossequio ai principi di smaterializzazione degli atti, sia preferibile rispetto alla prima.

Le dichiarazioni da inviare a Arpa FVG vanno indirizzate alla SOS Bonifiche e rifiuti presso la sede competente per territorio rispetto al sito di produzione delle terre e rocce da scavo:

  • Dipartimento di Gorizia
    Via III Armata 69  - 34170 Gorizia
    PEC: arpa.go@certregione.fvg.it
    Elena Fabbro
    Tel. 0432 1918147
    e-mail: elena.fabbro@arpa.fvg.it
    Daniela Roppa
    Tel. 0432 1918167
    e-mail: daniela.roppa@arpa.fvg.it
  • Dipartimento di Pordenone
    Via delle Acque, 28 - 33170 Pordenone
    PEC: arpa.pn@certregione.fvg.it
    Manuelle Lorenzin
    Tel. 0432 1918209
    e-mail: manuelle.lorenzin@arpa.fvg.it
    Anna Bidoli
    Tel. 0432 1918012
    e-mail: anna.bidoli@arpa.fvg.it
  • Dipartimento di Trieste
    Via La Marmora, 13 - 34139 Trieste
    PEC: arpa.ts@certregione.fvg.it
    Magliuolo Laura
    Tel. 0432 1918255
    e-mail: laura.magliuolo@arpa.fvg.it
  • Dipartimento di Udine
    Via Colugna, 42 - 33100 Udine
    PEC: arpa.ud@certregione.fvg.it
    Franceschino Renè
    Tel. 0432 1918205
    e-mail: rene.franceschino@arpa.fvg.it

No; i documenti tecnici verranno richiesti da Arpa FVG, o da altro organo di vigilanza in fase di eventuale controllo.

Sì, ai sensi dell’art. 71, comma 3, del DPR 445/2000, qualora la dichiarazione presenti delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d’ufficio, non costituenti falsità, l’Autorità competente ne da’ notizia all’interessato che deve regolarizzare o completare la dichiarazione. ARPA ne da’ notizia all’Autorità competente. 

No; non si tratta di una richiesta di autorizzazione, ma di un’attestazione del rispetto delle condizioni previste dalla norma sotto la responsabilità del dichiarante.

L’art. 2, comma 1, lettera c) riporta la seguente definizione di “terre e rocce da scavo”: il suolo escavato derivante da attività finalizzate alla realizzazione di un’opera, tra le quali:

  • scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee);
  • perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento;
  • opere infrastrutturali (gallerie, strade);
  • rimozione e livellamento di opere in terra.

Le terre e rocce da scavo possono contenere anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato, purché le terre e rocce contenenti tali materiali non presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della parte IV, del D. Lgs. 152/06 per la specifica destinazione d’uso. 

Sì; il comma 1 dell’art. 21 del D.P.R. 120/2017 richiede che gli estremi delle autorizzazioni vengano indicati nella dichiarazione, come risulta anche dal modello in Allegato 6. Nel caso in cui la realizzazione dell’opera ricada in procedure che non prevedono un’espressione dell’autorità competente di cui alla L.R. 19/2009 e s.m.i. è necessario comunque inserire i riferimenti relativi all’autorità e all’abilitazione o alla comunicazione rilevanti ai fini dell’esecuzione dell’opera.

Già con la normativa previgente Arpa FVG ha rilevato che nell’ambito di alcuni procedimenti abilitativi i Comuni chiedevano di presentare la dichiarazione per le terre e rocce da scavo in fase autorizzativa. Ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 120/2017 la dichiarazione va inviata solo successivamente all’autorizzazione dell’opera,  o nel caso delle procedure che non prevedono un’espressione dell’autorità competente di cui alla L.R. 19/2009 e s.m.i. inserendo i riferimenti relativi all’autorità e all’abilitazione o alla comunicazione rilevanti ai fini dell’esecuzione dell’opera.

L’art. 24 del D.P.R. non prevede in questo caso l’invio della dichiarazione. Arpa FVG ritiene comunque opportuno l’invio della dichiarazione se le terre e rocce da scavo, pur utilizzate nello stesso sito, vengono allocate temporaneamente in un deposito intermedio fuori dai confini del sito.

Dal combinato disposto degli art. 2, comma 1, lettera e), dell’art. 4 e dell’Allegato 4 appare evidente che la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 4, e specificatamente riferito al comma 2, lettera d) “soddisfano i requisiti di qualità ambientale espressamente previsti dal Capo II o dal Capo III del presente regolamento, per le modalità di utilizzo di cui alla lettera b)”, sono attestati/dimostrati previa esecuzione di caratterizzazione chimico-fisica e pertanto attraverso analisi di laboratorio.

Si precisa che le analisi devono essere eseguite in fase preventiva alla presentazione della dichiarazione, fatti salvi i casi in cui sia comprovata l’impossibilità di eseguire un’indagine ambientale propedeutica alla realizzazione dell’opera da cui deriva la produzione di terre e rocce, come indicato all’Allegato 9.

Atteso che le specifiche relative alle procedure di campionamento in fase di progettazione si riferiscono ai sensi dell’Allegato 2 all’art. 8 e di conseguenza ai piani di utilizzo previsti per le grandi opere sottoposte a VIA o AIA, per quanto riguarda, invece, le modalità di campionamento delle terre e rocce da scavo per i cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA o AIA, e per i cantieri di piccole dimensioni, così come definiti all’art. 2 c. 1 lett. t), i criteri sono quelli indicati nelleLinee Guida SNPA n.22/2019.

Sì; ferma restando da parte dell’autorità competente la verifica della veridicità e la completezza delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 oltre alla sussistenza dei requisiti di questi materiali come sottoprodotti, ad Arpa spetta il compito di controllo per l’accertamento del rispetto degli obblighi assunti nelle dichiarazioni attraverso l’esecuzione di ispezioni, controlli, prelievi e verifiche con oneri a carico del produttore. La veridicità delle dichiarazioni verrà verificata da Arpa preventivamente alle attività di ispezione, controllo, prelievi e verifiche. Incompletezze rilevabili d’ufficio nelle dichiarazioni verranno rese da Arpa all’autorità competente.

La documentazione che attesti la regolarità dell’opera da cui originano i materiali da scavo e di quella in cui vengono riutilizzati (cioè le autorizzazioni) e la documentazione tecnica che supporti la veridicità di quanto dichiarato, tenendo presente che le dichiarazioni non veritiere sono suscettibili, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, di sanzioni penali.

Decadono le condizioni per poter considerare gli stessi dei sottoprodotti e pertanto le terre e rocce devono essere gestite come rifiuti nel rispetto della Parte IV del D.Lgs 152/06, la cui violazione è soggetta alle relative sanzioni, sia di carattere amministrativo che penale. Inoltre al dichiarante potrebbero essere imputate delle sanzioni penali nel caso in cui venga riconosciuto colpevole di dichiarazione non veritiera o di falsità negli atti ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000.

Sì, ai sensi del comma 3 dell’art. 21 del D.P.R. 120/2017 la modifica sostanziale deve essere segnalata al Comune del luogo di produzione e all’Arpa. Decorsi 15 giorni dalla trasmissione della dichiarazione aggiornata, le terre e rocce possono essere gestite in conformità alla dichiarazione aggiornata.

Costituiscono modifica sostanziale:

  • l’aumento del volume in banco in misura superiore al 20%
  • il cambio di sito di destinazione o un utilizzo diverso da quello dichiarato
  • il cambio di sito di deposito intermedio
  • la modifica delle tecnologie di scavo

Qualora la variazione riguardi il sito di destinazione o il diverso utilizzo delle terre e rocce da scavo, l’aggiornamento della dichiarazione può essere effettuato per un massimo di due volte, fatte salve eventuali circostanze sopravvenute, impreviste o imprevedibili.

Ai sensi del comma 4 dell’art. 21 del D.P.R. 120/2017 si precisa inoltre che la modifica dei tempi di utilizzo, che non costituisce modifica sostanziale, può essere prorogata una sola volta e per la durata massima di sei mesi, inviandone specifica comunicazione motivata al comune del luogo di produzione e ad Arpa. Si ritiene che detta modifica vada inviata anche all’autorità competente qualora diversa dal Comune del luogo di produzione.

Ultimo aggiornamento 4/7/2022

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