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Il suono delle campane: normativa vigente e metodi di misurazione

Il tema del disturbo causato dal suono delle campane è diventato recentemente sempre più sentito ed è talvolta persino salito agli onori della cronaca per le posizioni contrastanti che ha determinato, talora sfociate in vere e proprie diatribe legali.

Diverse sono le Amministrazioni pubbliche che, essendo competenti per l’attività di controllo e vigilanza in materia di inquinamento acustico (ai sensi della L. 447 del 26 ottobre 1995, art. 14 commi 1 e 2), trovandosi a dover affrontare lamentele da parte dei propri cittadini, hanno avanzato ad Arpa FVG una richiesta di chiarimenti su come affrontare e risolvere questa problematica, anche perché le norme stabiliscono che tali enti, nell’esercizio delle rispettive funzioni, possono avvalersi di Arpa FVG (ulteriormente specificato nella L.R. 16 del 18 giugno 2007).

La SOS Rumore e Vibrazioni di Arpa FVG è quindi intervenuta in tali episodi per tentare di dirimere la questione del tipo di disturbo di cui trattasi e, quando ritenuto necessario, per effettuare le necessarie misurazioni atte a quantificarne il livello.

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Si ritiene quindi utile fornire un quadro riassuntivo ed esplicativo circa la normativa applicabile alla fattispecie, dal momento che l'aspetto critico del problema è dato dall'ambito di applicabilità della norma nazionale dello Stato Italiano che deve conciliarsi con il diritto di un altro Stato, quello del Vaticano, con il quale si è sottoscritto un patto di reciprocità e riconoscimento (Patti Lateranensi).

Partendo dal punto di vista della normativa dello Stato Italiano, nel caso specifico vengono a collidere due diversi principi tutelati della Costituzione Italiana: il diritto alla tutela della salute (sancito dall’art. 32) e il diritto di libertà di espressione religiosa e di farne propaganda (sancito da art.19 e art.7).

Per chiarire quindi quale sia l’approccio da adottare nell’affrontare questa problematica, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Generale per la salvaguardia ambientale, ha emanato due importanti note esplicative (nota prot. DSA-2009-0001184 d.d. 26.01.2009 e nota prot. DSA-2009-0010450 d.d. 28.04.2009), in cui si evidenzia che “Stato e Chiesa sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani e i loro rapporti sono regolati dal Concordato tra essi (Patti Lateranensi) che però non tratta il problema dell’inquinamento acustico ma ribadisce quanto nella Costituzione relativamente alla libertà di espressione di culto e di farne propaganda”. Tuttavia sottolinea anche come i due ambiti distinti (ovvero Diritto di tutela della Salute e Diritto di espressione religiosa e di farne propaganda) possono essere classificati in ordine di priorità applicativa.

L’approccio suggerito perciò dal Ministero, per la valutazione del suono delle campane, viene individuato differenziandolo rispetto a 4 modalità operative delle stesse:

  1. Segnalazione di eventi incidentali, catastrofici o di pericolo;
  2. Segnale orario con rintocchi con cadenza anche di un quarto d’ora;
  3. Richiamo dei fedeli alle funzioni;
  4. Manifestazioni religiose, tradizionali, patronali o culturali.

Sorvolando sull’ovvia aleatorietà e connotato emergenziale dell’utilizzo delle campane come al punto 1 e sul fatto che il loro utilizzo descritto nel punto 4 richieda, trattandosi di attività temporanea, l’emissione di una deroga di durata limitata, sono gli utilizzi previsti dal punto 2 e 3 i principali oggetti delle indagini fonometriche, essendo i più disturbanti. Ebbene, a tal proposito le note del Ministero hanno definito quanto segue:

  • Il suono delle campane è inquadrato sotto il profilo liturgico dalla Conferenza Episcopale Italiana, Comitato per gli enti e i beni ecclesiastici Sez. I (Circolare n.33 del 13 maggio 2002) come finalizzato al culto, quale segno e richiamo delle celebrazioni liturgiche nonché a cadenzare i momenti più significativi della vita della comunità cristiana.
  • Il richiamo dei fedeli alle funzioni è derogato dall’applicazione del limite differenziale in ambiente abitativo (art. 4 comma 3 del DPCM 14.11.1997), mentre risultano applicabili tutti gli altri valori limite sanciti dalla normativa di settore.
  • In merito all’uso della torre campanaria come segnale orario invece si evidenzia che esso è assoggettabile a tutti i limiti previsti dalla normativa di settore e in particolare a quelli di immissione assoluti in ambiente esterno e differenziali in ambiente abitativo. Tuttavia non è definito a chi competa distinguere tra l’impiego per il richiamo dei fedeli ed eventuali altri utilizzi.

L’uso della torre campanaria per richiamo dei fedeli alle funzioni, che risulta essere generalmente quello per cui si verificano lamentele, con massima frequenza nelle giornate festive, richiede quindi la misura del valore assoluto di immissione (di zona, in ambiente esterno) che comporta l’osservanza di quanto disposto al p. 11 dell’allegato A del DM 16.3.1998 nel quale viene sancito che il livello del rumore ambientale da confrontare con detti limiti è quello prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante il tempo di riferimento (TR diurno: dalle ore 06.00 alle ore 22.00, TR notturno: dalle ore 22.00 alle ore 06.00). Tale metodo per sorgenti così aleatorie risulta di non facile applicazione nel momento in cui si deve valutare quanto una sorgente specifica concorra ad un eventuale superamento di limite e comporta senz’altro la necessità di presidiare la postazione fonometrica anche per 24 ore.

Il Ministero conclude osservando che “al di là delle considerazioni tecniche non si può non riconoscere la sussistenza di un quadro normativo lacunoso sulla materia”. Invero però alcune sentenze di natura civilistica (art. 844 CC) e penale (art.659 CP) sanciscono in alcuni casi la natura di disturbo dell’utilizzo delle campane, condannando il parroco del luogo.

Tutto ciò premesso, è opinione di Arpa FVG che prima di porre in atto eventuali verifiche di natura strumentale, di gran lunga più dispendiose in termini di economicità del procedimento amministrativo e il cui esito può anche non dar luogo a interventi risolutori, le Amministrazioni competenti possano effettuare autonomamente alcuni accertamenti e quanto meno possano preliminarmente proporre semplici accorgimenti risolutori. Questo in particolar modo in merito alle modalità, agli orari e alla durata dell’attività delle campane (riducendo ad esempio il numero delle suonate e la loro singola durata, sospendendole in orario notturno) e possa verificare innanzitutto se l'utilizzo sia rispettoso della normativa della Conferenza Episcopale Italiana, rivolgendosi anche direttamente alla Diocesi di appartenenza e segnalando la questione, a fronte del fatto che l’Osservatorio episcopale ritiene che sia “necessaria una regolamentazione ecclesiastica e suggerisce ai Vescovi delle diocesi italiane di assumere un apposito provvedimento finalizzato a regolamentare l'uso di tale strumento” (si veda ad esempio tra gli ultimi: Decreto dell’Arcivescovo di Gorizia dd. 01 dicembre 2017, Decreto del Vescovo di Vicenza prot. n. 33/2018 e Decreto del Vescovo di Pinerolo dd. 8 dicembre 2021).

Ultimo aggiornamento 3/3/2022

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