Regione autonoma Friuli Venezia GiuliaRegione autonoma Friuli Venezia Giulia

FAQ: le domande frequenti

Di seguito sono elencate le domande più frequenti relative al rumore:

Il Comune è l’autorità preposta al controllo e alla vigilanza dei limiti acustici (L. 447/1995), pertanto la persona che si ritiene disturbata da una certa attività, segnalerà al Sindaco del proprio Comune il disagio lamentato al fine di un intervento da parte dell’amministrazione.
E' scaricabile il modulo per segnalare l’esposto.

Il Comune, dopo una verifica preliminare, se lo riterrà opportuno, invierà ad Arpa FVG la richiesta di supporto tecnico volto alla verifica dei limiti di rumore ai sensi della normativa pubblicistica.

In quest’ultimo caso il personale tecnico dell'Agenzia, competente in acustica ambientale, effettuerà i sopralluoghi e le verifiche strumentali atte a rilevare il rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa vigente e trasmetterà la relazione tecnica di accertamento al Comune richiedente.

Tale procedura risulta esente da oneri per il Comune e per gli esponenti.

Si ricorda che l’Arpa FVG interviene nei procedimenti in funzione ausiliaria, mediante atti preparatori o indagini, essa si limita a fornire all’autorità competente gli elementi per la cura dell’interesse affidato a quest’ultima. Sulla scorta degli elementi istruttori, sarà il Comune a comminare le sanzioni e ad avviare il procedimento di risanamento, nel caso in cui venga riscontrato un superamento dei limiti acustici.

I rumori riconducibili ad abitudini comportamentali e prodotti all’interno di un ambiente abitativo, per quanto concerne la rumorosità non connessa ad attività produttive, commerciali, professionali o assimilabili, non rientra nell’ambito amministrativo e nelle competenze dell’Arpa, bensì nel campo civilistico e penale.

Tali problematiche sono regolamentate dall’Art. 659 “Disturbo della quiete pubblica” del Codice Penale e dall'art. 844 del Codice Civile.

In caso di situazione persistente l’esponente può rivolgersi alla Centrale Unica di Risposta del servizio Emergenza al numero 112 che invierà i servizi competenti, nel caso in fattispecie la Polizia o i Carabinieri.

In merito alla tutela civile, la norma di riferimento sancisce la conformità delle emissioni nei rapporti tra soggetti privati mediante il criterio della “normale tollerabilità”. È bene ricordare che spetta al giudice di pace, mediante processo presso il tribunale civile, accertare in concreto il superamento della normale tollerabilità.

Una festa paesana si prefigura come un’attività rumorosa temporanea. Tale evento deve essere autorizzato dal Comune che può anche concedere deroghe ai limiti acustici vigenti.

Per i casi in cui è possibile che le emissioni acustiche causino disturbo alle abitazioni limitrofe, il Comune può richiedere all’Arpa FVG un parere tecnico al fine di imporre delle limitazioni e delle prescrizioni all’evento. La richiesta al Comune deve essere corredata da specifica documentazione tecnica che illustri il tipo di sorgenti sonore utilizzate, la vicinanza delle abitazioni, l’afflusso previsto e qualsiasi altra informazione ritenuta utile a caratterizzare l’evento dal punto di vista del rumore prodotto.

I moduli (B1 o B2, a seconda della durata) sono scaricabili alla pagina dedicata.

Ai sensi della Legge Regionale n. 16 del 2007 e delle leggi statali (L. 447/1995), ogni nuova attività deve essere sottoposta a valutazione di impatto acustico, che deve dimostrare il rispetto dei valori indicati nel piano di zonizzazione acustica per quella specifica area, sia per l’ambiente esterno sia per l’ambiente abitativo.

Ai sensi del D.P.R. del 19/10/2011, n. 227, le attività a bassa rumorosità elencate nell’allegato B del citato decreto, sono escluse dall’obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico. Per le stesse, nella ragionevole previsione in cui non siano superati i limiti di rumore, verrà presentata la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’art.8, comma 5, della legge 26/10/1995, n. 447 e s.m.i.

La normativa nazionale (L.447/1995) e regionale (LR 16/2007) dispongono che i nuovi edifici prossimi ad alcune tipologie di strade (Autostrade, Statali, etc), di ferrovie o di aeroporti debbano verificare il clima acustico dell’area prima di poter costruire, al fine di progettare specifici accorgimenti di protezione dal rumore (infissi, isolamenti, etc).

Una trattazione specifica del tema è nella Delibera di Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia n. 2870/2009.

Qualora i rumori lamentati provengano effettivamente da avventori del locale e non da passanti estranei allo stesso, le persone esposte a tali rumori possono segnalare il disturbo al Comune, all’autorità di Pubblica Sicurezza e/o all’Autorità Giudiziaria.

Il Comune può richiedere ad Arpa FVG un accertamento tecnico volto a rilevare la rumorosità prodotta dagli avventori. Vista l’aleatorietà di questi eventi e l’incertezza nel caso di interventi accertatori pianificati, gli strumenti più efficaci e risolutivi consistono nell’intervento diretto dell’autorità di Pubblica Sicurezza per gli eventi che si verificano “una tantum”, e il procedimento amministrativo per inquinamento acustico o la richiesta di valutazione di impatto acustico nei confronti del soggetto interessato, nei casi in cui il fenomeno presenti una palese ricorrenza.

Qualora venga coinvolta, l'Autorità Giudiziaria agirà in conformità al codice di procedura penale in relazione all’ipotesi di reato di cui all’art. 659 comma 1 del codice penale (disturbo alle occupazioni e al riposo delle persone). L’indagine giudiziaria verrà svolta con un procedimento autonomo e indipendente dallo svolgimento dei controlli amministrativi.

Ultimo aggiornamento 4/4/2022

URL: https://www.arpa.fvg.it/temi/temi/rumore/faq/