Inventario PCB
La sezione regionale del Catasto dei Rifiuti detiene ed alimenta l’inventario degli apparecchi contenenti PCB superore allo 0,005% in peso e per un volume superiore a 5 dm3. Lo scopo del censimento è verificare la corretta dismissione di tali apparecchi nel rispetto delle cadenze temporali previste dalla norma e delle regole previste per la gestione dei rifiuti (art. 3 D.Lgs. 209/99).
Ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.Lgs. 209/99 la sezione regionale del Catasto dei Rifiuti detiene ed alimenta l’inventario degli apparecchi contenenti PCB con una concentrazione superiore allo 0,005% in peso ed un volume maggiore di 5 dm3. Lo scopo del censimento è verificare la corretta dismissione di tali apparecchi nel rispetto delle cadenze temporali previste dalla norma e delle regole previste per la gestione dei rifiuti, oltre che il mantenimento a fine vita operativa di apparecchi in buono stato funzionale.
In totale nel territorio regionale sono stati censiti 1585 apparecchi soggetti ad inventario; ad oggi la quasi totalità di tali apparecchi sono stati oggetto di decontaminazione o smaltimento: a fine luglio 2023 risultano infatti essere ancora in funzione e in buono stato n. 37 apparecchi con concentrazione di PCB compresa tra lo 0,05% e lo 0,005% in peso, mentre sono stati tutti avviati a smaltimento gli apparecchi con concentrazione in peso maggiore dello 0,05%.
Gli apparecchi che contengono fluidi con una percentuale di PCB compresa tra lo 0,05% e lo 0,005% in peso possono essere smaltiti alla fine della loro esistenza operativa; i detentori di tali apparecchi hanno l’obbligo:
- della comunicazione di cui al comma 2 dell’art. 3 del D.Lgs. 209/99 da effettuarsi con cadenza biennale ed in ogni caso, entro 10 giorni dal verificarsi di un qualsiasi cambiamento del numero di apparecchi contenenti PCB o delle quantità detenute;
- solo per quanto concerne i trasformatori, della comunicazione di cui al comma 4 dell’art. 5 del D.Lgs. 209/99, da effettuarsi all’amministrazione regionale (a seguito dell’abolizione nella nostra regione delle province).
Il D.M. 11/10/2001 ha definito le condizioni per l'utilizzo dei trasformatori contenenti PCB in attesa della decontaminazione o dello smaltimento ed ha introdotto la modulistica da utilizzarsi per la comunicazione di cui all’articolo 3, comma 2 del D.Lgs. 209/99.
In ultimo si ricorda l’obbligo di etichettatura degli apparecchi contaminati previsto dall’art. 6 del D.Lgs. 209/99 secondo le modalità di cui all’Allegato 2 del D.Lgs. medesimo.
Ultimo aggiornamento 21/8/2023
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