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Sorgenti sigillate ad alta attività e sorgenti orfane

Il Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101 è, dal 27 agosto 2020, la norma di riferimento per ciò che attiene alla protezione dalle radiazioni ionizzanti, naturali e artificiali; esso prende il posto del D. Lgs. 230/1995 e delle norme che, nel corso degli anni, hanno concorso a modificarlo e a integrarlo.

Il nuovo Decreto sostituisce anche il D. Lgs. 52/2007 relativo alle sorgenti orfane e alle sorgenti sigillate ad alta attività (HASS = High Activity Sealed Source).

Il Titolo VIII – PARTICOLARI DISPOSIZIONI PER LE SORGENTI SIGILLATE AD ALTA ATTIVITÀ E PER LE SORGENTI ORFANE, del Decreto Legislativo n.101 riporta i princìpi specifici relativi a queste due tipologie di sorgenti radiogene, rispettivamente al Capo I (artt. da 62 a 69, con estensione all’Allegato XIV, Sezione II) e al successivo Capo II (artt. da 70 a 75, con estensione all’Allegato XIX per ciò che attiene alla sorveglianza radiometrica dedicata all’individuazione delle sorgenti orfane).

Il Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n.101, all’articolo 7, punto 144, definisce la sorgente sigillata ad alta attività quale “sorgente sigillata contenente un radionuclide la cui attività al momento della fabbricazione o, se questa non è nota, al momento della prima immissione sul mercato è uguale o superiore allo specifico valore stabilito dal presente decreto”; i valori specifici sono riportati nella Sezione II dell’Allegato I al citato Decreto. Le sorgenti HASS sono perlopiù impiegate in ambito industriale e, in misura più limitata, nel settore sanitario e della ricerca.

Lo stesso Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n.101, all’articolo 7, punto 141, definisce la sorgente orfana quale “sorgente radioattiva la cui attività è superiore, al momento della sua scoperta, al livello di esenzione stabilito all’allegato I del presente decreto, e che non è sottoposta a controlli da parte delle autorità o perché non lo è mai stata o perché è stata abbandonata, smarrita, collocata in un luogo errato, sottratta illecitamente al detentore o comunque trasferita a un nuovo detentore non autorizzato ai sensi del presente decreto“.  I livelli di esenzione citati nell’articolo si trovano nella Tabella I-1A e rappresentano la soglia al di sotto della quale il materiale radioattivo non ha più “rilevanza radiologica” e, pertanto, non può più essere considerato soggetto alla normativa espressa da Decreto di cui trattiamo.

Il TITOLO XIV – PREPARAZIONE E RISPOSTA ALLE EMERGENZE inserisce tra queste anche le “situazioni che danno luogo o possano dar luogo a dosi per l’individuo rappresentativo della popolazione, superiori ai valori stabiliti […] e che avvengano […] d) nel caso di sorgenti orfane” (art. 172); il successivo art.187 fornisce le linee d’indirizzo per la stesura del Piano che vede al centro la figura del Prefetto quale Autorità decisionale: al Prefetto è attribuito l’incarico di assumere “i provvedimenti opportuni ivi compreso il rinvio della sorgente orfana o delle sorgenti orfane o il respingimento dell’intero carico o di parte di esso al soggetto responsabile dell’invio del carico stesso in Italia.”

Tali Piani, normalmente consultabili sui siti web delle Prefetture, sono sottoposti a esercitazioni pratiche (art.188) e, in base a quanto da queste evidenziato, aggiornati.

Ultimo aggiornamento 3/11/2021

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