L'evoluzione dell’impianto normativo del controllo ufficiale sugli alimenti

Alla fine degli anni ’90 si verificarono una serie di criticità nel campo dell’alimentazione umana ed animale come ad esempio la BSE, cosiddetta sindrome della “mucca pazza”, la contaminazione di cibi con diossina e l’adulterazione dell’olio di oliva.

Questi eventi hanno evidenziato carenze nella concezione e nell'applicazione della regolamentazione alimentare a livello comunitario e indotto la Commissione a inserire tra le priorità politiche la promozione di un alto livello di sicurezza alimentare.

Nel dicembre 2000, la Commissione delle Comunità Europee pubblica il “Libro bianco sulla sicurezza alimentare” con l’obiettivo di descrivere un insieme di proposte e di azioni “necessarie a completare e modernizzare la legislazione dell'Unione europea in materia di alimentazione, per renderla più coerente, più comprensibile e più elastica, per consentire una sua migliore applicazione e per apportare maggior trasparenza ai consumatori”.

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Da queste premesse nasce lo sviluppo dell’attuale impianto normativo comunitario. Il primo tassello è il Regolamento CE/178/2002 ("General Food Law") [link non trovato] che introduce il principio fondamentale della necessità di un approccio integrato di filiera (il cosiddetto “dal campo alla tavola”) e, a livello operativo, istituisce l’Autorità Europea per la Sicurezza alimentare (EFSA). Quest’ultima, come organismo incaricato della valutazione del rischio, elabora pareri scientifici e consulenza specialistica di supporto all’attività legislativa permettendo così di prendere decisioni tempestive ed efficaci nella gestione del rischio stesso.

Il Regolamento CE/178/2002 ha trovato piena attuazione con l’entrata in vigore del cosiddetto "pacchetto igiene", costituito essenzialmente dai quattro Regolamenti comunitari CE/852/2004CE/853/2004CE/854/2004 e CE/882/2004 che, a partire dal 1 gennaio 2006, data di decadimento di tutte le deroghe concesse in base alla precedente normativa comunitaria, hanno di fatto armonizzato in Europa la vasta mole di Direttive, Regolamenti e Raccomandazioni precedentemente emessi.

L’intero quadro normativo relativo ai controlli ufficiali è ora disciplinato dal Regolamento UE 2017/625, che è entrato in vigore il 27 aprile 2017 ed applicabile dal 14 dicembre 2019. Il nuovo regolamento sostituisce ed abroga i Regolamenti CE/882/2004 e CE/854/2004, nonché una serie di altri atti giuridici che hanno in precedenza disciplinato le attività di controllo ufficiale lungo la catena agro-alimentare. L’obiettivo del Reg. UE 2017/625 è quello di razionalizzare e semplificare il corpus legislativo relativo al sistema dei controlli ufficiali raccogliendo, in una unica norma, i controlli su alimenti, mangimi, salute e benessere degli animali, la sanità delle piante ed i prodotti fitosanitari.

Il Regolamento UE 217/625 definisce che gli Stati membri stabiliscano ed applichino piani di controllo nazionali conformi agli orientamenti generali elaborati a livello comunitario attraverso una programmazione adeguata ed integrata: il piano di controllo deve garantire un utilizzo razionale delle risorse, concentrando gli interventi sui settori/attività/operatori associabili a maggiore rischio per la salute del consumatore, evitando le sovrapposizioni tra le varie autorità che intervengono nel controllo stesso. Vengono inoltre fissate la regole generali per l’esecuzione dei controlli ufficiali in modo da assicurare il raggiungimento dei seguenti principali obiettivi:

  • Assicurare un livello appropriato di protezione per uomo e animali prevenendo, eliminando o riducendo a livelli accettabili i rischi distribuiti nella filiera alimentare.
  • Garantire pratiche commerciali corrette.
  • Tutelare gli interessi dei consumatori.
  • Informare i consumatori, rendendoli parte attiva della filiera di controllo.
  • Attribuire all’operatore del settore alimentare (OSA) la principale responsabilità per la sicurezza di ciò che produce, trasforma, commercializza o somministra, anche attraverso l’applicazione di procedure operative, risorse umane e strumentali di autocontrollo (da cui la necessità di potenziare il concetto di rintracciabilità del prodotto nei vari punti della filiera).

Il Reg. UE 217/625 stabilisce, inoltre, che i laboratori preposti al controllo ufficiale siano designati dalle Regioni, che in Italia sono autorità competenti in materia di sicurezza degli alimenti e dei mangimi. Il requisito fondamentale per i laboratori per poter essere individuati come strutture deputate all’attività analitica sugli alimenti ed i mangimi è aver conseguito l’accreditamento ai sensi della norma di riferimento UNI CEI EN ISO/IEC 17025.

Gli attori in gioco nel controllo ufficiale sugli alimenti

Questi i principali attori previsti dalla Normativa vigente:

  • Ministero della Salute: gli sono affidate prevalentemente funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento attraverso la Direzione Generale della Sicurezza degli Alimenti e della Nutrizione (DGSAN). A livello territoriale opera controlli diretti sulle merci in importazione alla Comunità Europea attraverso i propri Uffici periferici, ovvero gli Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera (USMAF), e gli Uffici Veterinari Periferici, che comprendono i Posti di Ispezione Frontaliera (PIF) e gli Uffici Veterinari per gli Adempimenti Comunitari (UVAC).
  • Istituto Superiore di Sanità: organo tecnico scientifico del Servizio Sanitario Nazionale, che svolge, tra l’altro, compiti di controllo sui prodotti destinati all'alimentazione. L'Istituto offre consulenza tecnica in materia di alimenti al Ministero della Salute ed è deputato a svolgere le analisi di revisione dei prodotti alimentari trovati non conformi in prima istanza dai laboratori pubblici del controllo ufficiale.
  • Comando Carabinieri per la Tutela della Salute (NAS): tale organo ha competenza in questo ambito su tutto il territorio nazionale con strutture articolate anche a livello periferico, soprattutto relativamente alla repressione e alla prevenzione.
  • Regioni e Provincie Autonome di Trento e Bolzano: hanno essenzialmente compiti di coordinamento tra gli organi periferici ed il Ministero della Salute. La Regione Friuli Venezia Giulia opera attraverso la Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali (in particolare l’Area prevenzione e promozione della salute).
  • Aziende Sanitarie Locali (ASL): esercitano primarie funzioni di controllo e prevenzione sulle attività di produzione, commercio e somministrazione degli alimenti e delle bevande. Nella regione Friuli Venezia Giulia ci sono 6 differenti ASL, territorialmente suddivise: al tema del controllo degli alimenti si dedicano i relativi Dipartimenti di Prevenzione.
  • Laboratori pubblici di controllo ufficiale: si tratta delle Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) e degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali (IZS) a cui è affidata l'effettuazione delle analisi sui prodotti alimentari rispettivamente di origine vegetale ed animale. Nel caso della regione Friuli Venezia Giulia il laboratorio IZS afferente è quello delle Venezie.

Ultimo aggiornamento 15/10/2021

URL: https://www.arpa.fvg.it/temi/temi/analisi-ambientali-laboratorio/sicurezza-alimentare/levoluzione-dellimpianto-normativo-del-controllo-ufficiale-sugli-alimenti/