Interventi di Bonifica

Chi esegue le bonifiche

Per le operazioni di bonifica o nel caso di necessità di identificazione del manufatto, vista la dubbia composizione, sono di seguito indicati i riferimenti alle ditte specializzate autorizzate, obbligatoriamente iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali presso il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energica.

Con Deliberazione del 01/02/2000 sono stati sanciti i criteri per l’iscrizione all’albo nella Categoria 10 - bonifica dei beni contenenti amianto.

Questa categoria è stata ulteriormente così suddivisa:

  • Categoria 10 A: attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi (es: lastre tipo “Eternit”);
  • Categoria 10 B: attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali d'attrito, materiali isolanti (pannelli, coppelle, carte e cartoni, tessili, materiali spruzzati, stucchi, smalti, bitumi, colle, guarnizioni, altri materiali isolanti), contenitori a pressione, apparecchiature fuori uso, altri materiali incoerenti contenenti amianto.

L’albo è disponibile sul sito web Albo Nazionale Gestori Ambientali e contiene, per ciascuna impresa, i dati anagrafici, le categorie e classi d’iscrizione, le tipologie dei rifiuti gestiti e i relativi codici dell’elenco europeo dei rifiuti.

Per interventi di incapsulamento e confinamento il titolare dell’impresa deve presentare all’organo di vigilanza competente territorialmente una notifica redatta ai sensi dell’art 250 del Dlgs 81/08, attraverso il portale Me.L.Am., mentre per la rimozione deve presentare un piano di lavoro ai sensi dell’art. 256 del Dlgs 81/08. In questo caso, salvo motivata urgenza, i lavori possono iniziare solo trascorsi 30gg dalla presentazione del piano (salvo richieste di integrazioni o sospensioni da parte dell’Azienda Sanitaria competente sul territorio).

Si precisa infine che l’attività di trasporto conto terzi di rifiuti contenenti amianto, adeguatamente confezionati secondo la procedura indicata nelle linee guida per l’autorimozione, non comporta esposizione ad amianto e dunque può essere effettuata da ditte di bonifica di Categoria 5 (Categoria dell'Albo Gestori Ambientali alla quale devono essere iscritte le imprese che effettuano le attività di raccolta e trasporto di Rifiuti Contenti Amianto: RCA). Pertanto, le imprese e i gestori del servizio di trasporto rifiuti urbani, nell’ambito dell’attività del solo trasporto dei rifiuti derivanti dall’autorimozione, non sono tenuti a presentare la notifica ai sensi dell’art. 250 del D.lgs. 81/08, né hanno l’obbligo di presentazione della relazione annuale amianto ai sensi dell’art. 9 della L. 257/92.

Tipi di intervento

Gli interventi di bonifica su Manufatti Contenenti Amianto (MCA) sono così classificati dal D.M. 6/9/94:

  • Incapsulamento
    Consiste nel trattamento dell’amianto con prodotti penetranti o ricoprenti che tendono ad inglobare le fibre di amianto, a ripristinare l’aderenza al supporto, a costituire una pellicola di protezione sulla superficie esposta. Il principale inconveniente è rappresentato dalla permanenza nell’edificio del materiale di amianto e la necessità di verificare periodicamente l’efficacia dell’incapsulamento, che col tempo può alterarsi o essere danneggiato, ed eventualmente ripetere il trattamento.

    Il DM 20/8/99 definisce i requisiti prestazionali minimi dei rivestimenti incapsulanti, diversificati a seconda del tipo di bonifica, e i protocolli di applicazione degli incapsulanti e prevede un’attestazione della corretta applicazione del prodotto da parte della ditta esecutrice.

    Il rischio per i lavoratori addetti e per l’inquinamento dell’ambiente è generalmente minore rispetto alla rimozione. L’incapsulamento è il trattamento di elezione per i materiali compatti di tipo cementizio ed è sconsigliato per i materiali friabili.
  • Confinamento
    Consiste nell’installazione di una barriera a tenuta che separi il MCA dalle restanti aree dell’edificio. Viene sempre abbinato ad un trattamento con incapsulante per evitare il rilascio continuo di fibre all’interno del confinamento. Rispetto all’incapsulamento, presenta il vantaggio di realizzare una barriera resistente agli urti.

    È indicato nel caso di materiali facilmente accessibili, in particolare per bonifica di aree circoscritte. Non è indicato quando sia necessario accedere frequentemente allo spazio confinato. Anche in questo caso il rischio per i lavoratori addetti e per l’inquinamento dell’ambiente è generalmente minore rispetto alla rimozione.
  • Rimozione
    La rimozione avviene in cantieri realizzati con particolari caratteristiche di sicurezza, previste dalla normativa. È il procedimento più diffuso perché elimina ogni potenziale fonte di esposizione ed ogni necessità di attuare specifiche cautele per le attività che si svolgono nell’edificio.

    Comporta un rischio più elevato per i lavoratori addetti e per la contaminazione dell’ambiente. In funzione del tipo di materiale contenente amianto da rimuovere, il rischio è più alto se il materiale è friabile o più contenuto se compatto. Produce notevoli quantitativi di rifiuti pericolosi che devono essere correttamente smaltiti in discariche autorizzate.

Nota: per il materiale contenente amianto in opera, se non rimosso, occorre un controllo periodico delle condizioni e il rispetto di idonee procedure di manutenzione e pulizia in modo da minimizzare il rilascio di fibre di amianto.


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Ultimo aggiornamento 30/9/2024

URL: https://www.arpa.fvg.it/temi/temi/amianto/sezioni-principali/segnalazioni-e-bonifiche/bonifiche/