I limiti previsti dalla normativa sul 5G
Le norme di riferimento per l’installazione e la modifica degli impianti fissi di telecomunicazione per la telefonia mobile sono molto precise e rigorose e si applicano anche al 5G.
La legge Quadro 36/2001
La principale norma italiana è la Legge n. 36/2001 “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”, che ha la finalità di assicurare la tutela della salute dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione dagli effetti dell’esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.
Tale norma in particolare riporta che sono stabiliti dallo Stato, in considerazione del preminente interesse nazionale alla definizione di criteri unitari e di normative omogenee:
- i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità,
- le tecniche di misurazione.
I limiti di esposizione
La Legge n. 36/2001 all'art. 3 fornisce la definizione dei limti per l'esposizione ai campi elettromagnetici indicando:
- il limite di esposizione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della popolazione;
- il valore di attenzione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico che non deve essere superato all'interno di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere, e loro pertinenze esterne, che siano fruibili come ambienti abitativi […]. Tale valore costituisce una misura di cautela ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine eventualmente connessi con le esposizioni;
- gli obiettivi di qualità: sono definiti a fini della progressiva minimizzazione della esposizione ai campi elettromagnetici e si applicano all'aperto nelle aree intensamente frequentate.
Con il DPCM 08.07.2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz” si stabilisce che le tecniche di misurazione e di rilevamento da adottare sono quelle indicate nella norma CEI 211-7 e successive modifiche e, come indicato anche nel suo titolo, si fissano i valori numerici dei vari limiti; nel 2023 con l'art. 10 della L. 214/2023 è stato introdotto un aggiornamento del valore di attenzione e dell’obiettivo di qualità che dal maggio 2024 sono pari a 15 V/m (è utile precisare che questi non sono associati a rischi sanitari correlabili ad esposizioni a lungo termine). Il limite di esposizione varia in funzione della frequenza del campo elettromagnetico da un minimo di 20 V/m a un massimo di 60 V/m (vedi tabella).
| Limiti | Intensità di campo elettrico E (V/m) | ||
|---|---|---|---|
frequenze da 0.1 MHz | frequenze da 3 MHz | frequenze da 3 GHz | |
| Limite di esposizione | 60 | 20 | 40 |
| Valore di attenzione | 15 | 15 | 15 |
| Obiettivo di qualità | 15 | 15 | 15 |
Tabella riassuntiva dei limiti di legge per l'esposizione ai campi elettromagnetici in italia. Riferimenti normativi DPCM 08.07.2003 e L.n. 221/2012 del 17.12.2012
Limiti nazionali molto cautelativi
E' utile osservare che i limiti adottati dal legislatore italiano, anche dopo l'aggiornamento introdotto dalla L. n. 214/2023, risultano decisamente più cautelativi di quelli presenti nella maggiornaza degli stati europei e comunque inferiori a qualto indicato nella Raccomandazione del Consiglio europeo 1999/519/CE " Limitazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0Hz a 300 GHz" che risulta il riferiemento intenazionale per la tematica.
Inoltre il Decreto Legislativo n. 259/03 stabilisce (art. 44 e art. 45 ) che per l’installazione e la modifica degli impianti di telecomunicazione sia necessario il parere preventivo di Arpa che verifichi la compatibilità del progetto con i limiti sopra riportati. Ciò significa che già prima dell’installazione le Agenzie per l’ambiente sono tenute a verificare il rispetto dei limiti di legge.
Tale valutazione in Friuli Venezia Giulia viene effettuata con delle modalità particolarmente stringenti e prevede la verifica dei livelli di campo nelle aree accessibili e su tutti gli edifici (rif. Legge Regionale 3/2011 art. 18 e art.19); le procedure per la valutazione preventiva della compatibilità ai limiti sono contenute nel cap. 5 del documento "Modalità di presentazione delle istanze e della relativa documentazione tecnica e delle procedure per l'accertamento della conformità del progetto ai limiti di campo elettromagnetico" ( redatto dall'ARPA seguendo le indicazioni contenute nell'art. 29 della L.R. 3/2011, e consultabile alla pagina "Impianti radioelettrici - Comunicazioni e Pareri preventivi")
Ultimo aggiornamento 22/5/2025
URL: https://www.arpa.fvg.it/temi/temi/campi-elettromagnetici/sezioni-principali/focus-5g/la-normativa-sul-5g/